download

Zuccherificio, tutti contro tutti Otto cause ancora pendenti

Negli ultimi 20 anni l’area dell’ex Zuccherificio è stata, volente o nolente, al centro dell’attenzione della politica folignate. Faraonici progetti presentati alla cittadinanza ma non agli uffici competenti, litigi più o meno reali, pretestuosi accordi pre-elettorali, con i tre soggetti interessati che, quasi in un gioco delle parti, si sono alternati nei diversi ruoli di “attaccante e difensore”. Certo è che dal 2000, ben 12 sono stati i contenziosi promossi alternativamente da Coop, Magazzini Gabrielli e Comune di Foligno.

Ha iniziato, proprio nel 2001, la Foligno 2000 spa (ovvero Coop Centro Italia) che ha citato in giudizio il Comune di Foligno chiedendo l’annullamento degli atti di approvazione del PRG ‘97, relativi all’area dell’ex Zuccherificio di sua proprietà. Singolare la posizione dei “Magazzini Gabrielli spa” che, quale contro interessato, si è opposto al ricorso della Foligno 2000/Coop, aderendo quindi alle scelte urbanistiche dell’Ente, che imponevano lo spostamento del Supermercato. Oggi, invece, il Tigre, chiede di rimanere, nel “vecchio” sito, a ridosso delle mura. Il Comune ha vinto la causa. Dopo la convenzione del 2005 tutti gli interessati si sono rivolti al TAR per motivi diversi e i Giudici Amministrativi hanno emesso, nel frattempo, tre sentenze, tutte impugnate sia dal Comune di Foligno che da Coop Centro Italia, l’uno contro l’altro, e nei confronti di Magazzini Gabrielli.

In sintesi i giudizi che hanno interessato l’area dell’ex Zuccherificio: quattro i procedimenti definiti con sentenza, compresa la pronuncia del 2002. Otto le cause che sono attualmente pendenti, di cui 5 in grado di appello, dinanzi al Consiglio di Stato. Infatti le tre sentenze del 2016 del TAR Umbria (n. 675/16-676/16-745/16), provvisoriamente esecutive, hanno dato origini a ben 5 giudizi di secondo grado (tutti contro tutti), la cui udienza era fissata, per tutti, al 14/03/2019, poi sospesa per l’intervenuto accordo. I giudizi sono sospesi, ma le spese legali (e non di modesta entità), sono state già sostenute.

Dinanzi al TAR Umbria, in primo grado, pendono, poi, altri 3 procedimenti. Una causa merita particolare attenzione, quella proposta, sempre da Coop, per dare esecuzione della sentenza (n. 745/2016) in cui il Comune di Foligno è stato condannato al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione del 2005. Va chiarito, una volta per tutte, che il TAR non ha quantificato alcun danno, limitandosi a statuire che la proprietà deve essere risarcita dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione opere, che, addirittura, i Giudici amministrativi, in un’altra pronuncia, definiscono essere state “realizzate in via embrionale”.

Le cifre milionarie di cui si parla in città, sono le richieste del privato, non ancora accertate da alcun giudice. Non solo, c’è di più: il TAR riconosce la possibilità che la proprietà stessa possa utilizzare quelle opere di urbanizzazione, in quanto Coop può sempre presentare un nuovo piano; in tal caso il risarcimento danni, da parte del Comune, non sarebbe dovuto. La motivazione della sentenza 745/2016: il Comune di Foligno è stato condannato per non aver rispettato la clausola contrattuale che gli imponeva di avviare l’esproprio del Tigre entro due anni dalla sottoscrizione della convenzione, ovvero entro il 2007.

Ma perché il decreto di esproprio è stato adottato solo il 23/03/2015, ovvero solo due mesi prima della data di scadenza del Piano attuativo (23/05/2015)? Forse perché le opere di urbanizzazione, che Coop si era impegnata a realizzare compiutamente entro 5 anni dalla convenzione, erano state tardivamente progettate dalla proprietà e parzialmente autorizzate: solo nel 2010 è stato autorizzato il primo stralcio. I motivi della tardiva progettazione possono essere molteplici, ma è indubbio che “non era pronto” l’edificio destinato ad ospitare il supermercato, nell’area dell’ex Zuccherificio; edificio progettato tardivamente da Coop, autorizzato nel 2013 e mai avviato. Senza un immobile, il Tigre come poteva trasferirsi? Se l’Amministrazione Comunale avesse realmente voluto espropriare, perché nella convenzione del 2005 non ha imposto alla proprietà di realizzare, entro termini precisi, le opere di urbanizzazione e il nuovo edificio ove collocare il supermercato da spostare?

Forte è il dubbio che tutto fosse preordinato per eludere i vincoli del PRG, imposti per l’Ambito 1, che riconoscevano a Coop Centro Italia diritti edificatori esorbitanti, purché si fosse realizzato il trasferimento dei “Magazzini Gabrielli” in quell’area. E quel trasferimento, si sostiene ora, non si sarebbe realizzato per “colpa del Comune” che, quale responsabile, dovrebbe rimborsare Coop. Quindi Coop mantiene i diritti edificatori esorbitanti anche se il Tigre rimane dov’è e… tutti vissero felici ed accontentati, tranne i cittadini.

Il rischio idrogeologico, alla prossima puntata.

STEFANIA FILIPPONI

0 shares
Previous Post

I tatuaggi tribali

Next Post

Maternità in affitto nel nostro territorio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Skip to content